Art. 117.
(Criteri di differenziazione).

      1. I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
      2. La distribuzione delle persone negli istituti o nelle sezioni avviene:

          a) con riferimento al diverso livello di sorveglianza, che le persone richiedono, distinguendo fra una sorveglianza elevata, una sorveglianza media e una sorveglianza attenuata;

          b) con riferimento alle difficoltà di convivenza di singole persone con la restante popolazione detenuta a seguito della tipologia del reato commesso da tali persone o dei comportamenti tenuti dalle stesse nel corso dei processi sostenuti o della detenzione sofferta;

          c) con riferimento alle situazioni delle persone affette da infermità fisica in situazione di cronicità o da minorazione fisica.

      3. La collocazione separata non impedisce l'applicazione a tutti i detenuti o internati delle regole di trattamento previste dalla normativa vigente in materia penitenziaria. Tali regole non possono essere sospese neppure temporaneamente in nessun istituto, salvo non ricorra una specifica situazione prevista dalla legge.
      4. Negli istituti sono installati sistemi di sorveglianza a distanza, che comportano maggiore sicurezza ed economia di personale e minore usura dello stesso; in particolare, ciò deve essere attuato per la sorveglianza sui muri di cinta.
      5. Le modalità di svolgimento della sorveglianza non devono in alcun modo

 

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ridurre la tempestività degli interventi nelle situazioni critiche che si verificano nelle singole sezioni nei periodi di chiusura delle stesse, in particolare per i detenuti e gli internati chiusi nelle singole camere di pernottamento.